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Informazioni legali

Condizioni Generali di Noleggio e Servizio

Ultimo aggiornamento:

Le presenti Condizioni Generali disciplinano i rapporti tra FC Service di Ferraro Ciro (di seguito "FC Service" o il "Fornitore") e il cliente (di seguito il "Cliente") relativi al noleggio di attrezzature e all'erogazione di servizi per eventi. Esse hanno carattere informativo e si perfezionano con la loro accettazione nell'ambito del contratto, dell'ordine o del preventivo sottoscritto dal Cliente. In caso di difformità, prevalgono le condizioni specifiche concordate per iscritto nel singolo contratto.

1. Oggetto

FC Service può fornire, congiuntamente o separatamente:

  • il noleggio di attrezzature (ad esempio audio, luci, strutture, strumentazione tecnica), con messa a disposizione temporanea dei beni al Cliente;
  • servizi con personale tecnico (ad esempio installazione, assistenza tecnica, gestione del service durante l'evento, presenza di un tecnico), che comportano un'obbligazione di fare a carico del Fornitore.

Il contenuto specifico della prestazione, le attrezzature, i tempi e i luoghi sono indicati nel preventivo o nel contratto di riferimento.

2. Prenotazione, caparra e acconto

La prenotazione si intende confermata al momento dell'accettazione del preventivo e dell'eventuale versamento richiesto. Salvo diverso accordo, al momento della conferma può essere richiesto:

  • il versamento di una caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c. In caso di inadempimento del Cliente, il Fornitore può recedere trattenendo la caparra; in caso di inadempimento del Fornitore, il Cliente può recedere ed esigere il doppio della caparra, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
  • in alternativa, e ove espressamente indicato, il versamento di un acconto sul corrispettivo, che sarà imputato al prezzo finale.

3. Cauzione e deposito

Per il noleggio delle attrezzature può essere richiesta una cauzione (deposito a garanzia), restituita al termine del noleggio previa verifica dell'integrità e della completezza dei beni. Il Fornitore può trattenere, in tutto o in parte, la cauzione a copertura dei costi di riparazione, sostituzione o pulizia straordinaria resi necessari da danni, ammanchi o uso improprio imputabili al Cliente.

4. Responsabilità e custodia del Cliente sul materiale

Dal momento della consegna e fino alla restituzione, il Cliente assume la custodia delle attrezzature noleggiate e ne risponde. In particolare il Cliente si impegna a:

  • utilizzare i beni con la dovuta diligenza e nel rispetto delle istruzioni d'uso e delle norme di sicurezza;
  • custodire le attrezzature e impedirne l'uso da parte di terzi non autorizzati;
  • non cedere, sublocare o spostare i beni senza il consenso scritto del Fornitore;
  • segnalare tempestivamente eventuali guasti, danni, furti o smarrimenti.

Il Cliente risponde dei danni, della perdita o del furto delle attrezzature occorsi durante il periodo di custodia, salvo che dimostri che il fatto non gli è imputabile.

5. Consegna, ritiro, trasporto e penali

  • Le modalità e i tempi di consegna e ritiro sono concordati e indicati nel contratto. Salvo diverso accordo, il trasporto, il montaggio e lo smontaggio possono essere a carico del Fornitore o del Cliente secondo quanto pattuito.
  • Il Cliente è tenuto a garantire l'accessibilità del luogo dell'evento e la disponibilità delle utenze necessarie (ad esempio alimentazione elettrica adeguata) negli orari concordati.
  • In caso di ritardo nella restituzione delle attrezzature rispetto ai termini pattuiti, può essere applicata una penale per ogni giorno di ritardo, secondo quanto indicato nel contratto, fermo il risarcimento del maggior danno.

6. Recesso, annullamento, maltempo e forza maggiore

  • Le condizioni di recesso o annullamento da parte del Cliente, con i relativi effetti su caparra e acconti, sono indicate nel contratto. In presenza di caparra confirmatoria, l'annullamento da parte del Cliente legittima il Fornitore a trattenerla, ai sensi dell'art. 1385 c.c.
  • In caso di eventi all'aperto, salvo diverso accordo scritto, le condizioni meteorologiche avverse non costituiscono di per sé causa di annullamento gratuito. Resta inteso che il Fornitore può sospendere o interrompere la prestazione qualora le condizioni mettano a rischio la sicurezza delle persone o l'integrità delle attrezzature.
  • Nessuna delle parti è responsabile per il mancato o ritardato adempimento dovuto a cause di forza maggiore o ad eventi imprevedibili e non imputabili (ad esempio calamità, provvedimenti dell'autorità, interruzioni delle reti).

7. Limitazioni di responsabilità

Fermo quanto previsto dalla legge, la responsabilità del Fornitore per i danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni è limitata nei termini concordati nel contratto. In ogni caso, ai sensi dell'art. 1229 c.c., è nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del Fornitore per dolo o colpa grave, nonché per la violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

8. Assicurazione

Il Fornitore può essere dotato di idonea copertura assicurativa per l'attività svolta. Si raccomanda al Cliente, ove opportuno in relazione alla natura e all'entità dell'evento, di dotarsi di adeguate coperture assicurative per i rischi connessi all'evento e all'utilizzo delle attrezzature.

9. Pagamento

I corrispettivi, le scadenze e le modalità di pagamento sono indicati nel preventivo o nel contratto. In caso di ritardato pagamento possono maturare gli interessi di legge. Gli importi indicati sui materiali promozionali sono da intendersi indicativi e soggetti a preventivo; per il regime fiscale applicato si rinvia alle Note legali.

10. Foro competente e legge applicabile

Le presenti condizioni e i contratti che vi fanno riferimento sono regolati dalla legge italiana.

  • Clienti consumatori: nei confronti del Cliente che agisce come consumatore ai sensi del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), per ogni controversia è competente il foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. Restano ferme le tutele inderogabili previste a favore del consumatore, indipendentemente dalla sottoscrizione delle presenti condizioni.
  • Clienti professionisti: nei confronti del Cliente che agisce nell'esercizio di attività professionale o imprenditoriale (ad esempio band, agenzie, aziende), per ogni controversia è competente il foro indicato nel contratto.

11. Clausole onerose (doppia accettazione)

Nei rapporti con Clienti professionisti, le clausole eventualmente qualificabili come onerose ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. – a titolo esemplificativo quelle relative a limitazioni di responsabilità, facoltà di recesso, penali, foro competente e termini di decadenza – richiedono una specifica e separata approvazione per iscritto ("doppia accettazione") in sede di sottoscrizione del contratto o dell'ordine, e si intendono efficaci solo a seguito di tale approvazione.